Il comportamento abnorme del lavoratore
La responsabilità dell’imprenditore
per la mancata adozione delle misure
idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme
specifiche o, quando queste non siano
rinvenibili, dalla norma di ordine
generale di cui all’art. 2087 cod. civ.,
la quale impone all’imprenditore
l’obbligo di adottare nell’esercizio
dell’impresa tutte quelle misure che,
secondo la particolarità del lavoro in
concreto svolto dai dipendenti, si
rendano necessarie a tutelare
l’integrità fisica dei lavoratori; tale
responsabilità è esclusa solo in caso di
dolo o rischio elettivo del lavoratore,
ovvero di rischio generato da
un’attività che non abbia rapporti con
lo svolgimento dell’attività lavorativa
o che esorbiti in modo irrazionale dai
limiti di essa, mentre l’eventuale colpa
del lavoratore non è in sé idonea ad
escludere il nesso causale tra il
verificarsi del danno e la
responsabilità dell’imprenditore, sul
quale grava l’onere di provare di aver
fatto tutto il possibile per evitare il
danno, ed il concorso o la
cooperazione colposa del lavoratore
nella causazione del danno non
eliminano la responsabilità del datore
di lavoro, ma ne riducono soltanto la
quantificazione in misura
proporzionale (nel caso di specie, un
lavoratore aveva subito un infortunio
tentando di ripulire i rulli di una
macchina impastatrice, in uso da
quello stesso giorno, mentre la macchina era in moto. La Suprema
Corte ha cassato la sentenza di
merito, che aveva escluso la
responsabilità del datore di lavoro,
ritenendo che non si fosse
adeguatamente indagato, né dato
conto di ciò in motivazione, circa
l’avvenuta osservanza da parte del
datore di lavoro delle normative di
sicurezza, che prevedono specifici
obblighi di informazione verso i
lavoratori, nonché in merito alla
rilevanza causale della mancata
apposizione sulla macchina di una
apposita griglia di protezione, posta in
opera dal giorno successivo
all’incidente, e sul determinismo
causale del comportamento colposo
del lavoratore nella provocazione
dell’infortunio, da solo o in concorso
con la condotta colposa del datore di
lavoro).
Cass. Pen., Sez. IV,
22 aprile 2008, n.
16465 (in senso
conforme, v. Cass.
Civ., Sez. Lav., 17
febbraio 1999, n.
1331; Cass. Civ., Sez.
Lav., 19 agosto 1996,
n. 7636; Cass. Civ.,
Sez. Lav., 27 maggio
1986, n. 3576)
La condotta abnorme del lavoratore
può assumere rilevanza in relazione al
giudizio di responsabilità
dell’imprenditore, nel senso che, a
differenza del comportamento
colposo, essa ha per conseguenza
l’esonero totale da responsabilità del
datore di lavoro: ponendosi come
causa esclusiva dell’evento, questa
esclude il diritto dell’infortunato al
risarcimento del danno nei confronti
del datore di lavoro e, conseguentemente, il diritto
dell’INAIL di esercitare l’azione di
regresso.