Il nesso causale
Anche nella materia degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali
trova diretta applicazione la regola
contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il
rapporto causale tra evento e danno è
governato dal principio
dell’equivalenza delle condizioni,
secondo il quale va riconosciuta
l’efficienza causale ad ogni
antecedente che abbia contribuito,
anche in maniera indiretta e remota,alla produzione dell’evento, mentre
solamente se possa essere con
certezza ravvisato l’intervento di un
fattore estraneo all’attività lavorativa,
che sia per sé sufficiente a produrre
l’infermità tanto da far degradare altre
evenienze a semplici occasioni, deve
escludersi l’esistenza del nesso
eziologico richiesto dalla legge (nella
fattispecie la Suprema Corte, in base a
tale principio, cassando l’impugnata
sentenza, ha affermato che, ritenuta
in sede di merito “causa materiale
immediata” dell’infortunio la
rimozione del telo di nylon posto a
copertura dell’apertura del vano in cui
erano sistemati i macchinari necessari
per l’espletamento dell’attività
artigianale di produzione di minuteria
per occhiali, non si poteva degradare
tale operazione a semplice occasione
e ricollegare l’evento sotto il profilo
causale, in via esclusiva, all’inadeguata
collocazione del tondino rimbalzato,
con lo strappo del telo, sul viso del
ricorrente).
La tutela assicurativa contro gli
infortuni sul lavoro prevista per gli
artigiani dall’art. 4 n. 3 D.P.R. n. 1124
del 1965 riguarda esclusivamente le
attività “normali” (ossia quelle
inerenti al momento lavorativo –
esecutivo) e non si estende alle attività
relative al momento organizzativo –imprenditoriale, se pure le suddette
attività manuali non devono
necessariamente corrispondere a
quelle tipiche della prestazione
artigianale, estendendosi la tutela a
tutti quei lavori che, ancorché non
svolti per un committente e dietro
corrispettivo, siano in ogni caso
indispensabili (in quanto preparatori,
accessori o connessi) alla prestazione
lavorativa dell’artigiano (confermata
nella specie, la decisone della Corte
d’Appello, che aveva escluso
l’occasione di lavoro per l’infortunio
occorso ad un artigiano, atteso che
dalle risultante istruttorie era emerso
che l’artigiano si stava recando da un
cliente, per verificare lo stato del tetto
di un edificio che avrebbe dovuto
ristrutturare. Tuttavia, l’evento
mortale si era verificato in un altro
momento, allorché, dopo aver
parcheggiato il camion, veniva
investito attraversando la strada.
L’incontro col cliente era
programmato in un diverso orario
della giornata e il falegname era
intento a svolgere altre attività).