Il nesso causale

Il nesso causale

Cass. Civ., Sez. Lav.,
18 luglio 2005, n.
15107 (in senso
conforme, v. Cass.
Civ., Sez. Lav., 24
luglio 2004, n. 13928)

Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota,alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (nella fattispecie la Suprema Corte, in base a tale principio, cassando l’impugnata sentenza, ha affermato che, ritenuta in sede di merito “causa materiale immediata” dell’infortunio la rimozione del telo di nylon posto a copertura dell’apertura del vano in cui erano sistemati i macchinari necessari per l’espletamento dell’attività artigianale di produzione di minuteria per occhiali, non si poteva degradare tale operazione a semplice occasione e ricollegare l’evento sotto il profilo causale, in via esclusiva, all’inadeguata collocazione del tondino rimbalzato, con lo strappo del telo, sul viso del ricorrente).

Cass. Civ., Sez. Lav.,
13 febbraio 2012, n.
2016 (in senso
conforme, v. Cass.
Civ., Sez. Lav., 22
maggio 2018, n.
12549)

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista per gli artigiani dall’art. 4 n. 3 D.P.R. n. 1124 del 1965 riguarda esclusivamente le attività “normali” (ossia quelle inerenti al momento lavorativo – esecutivo) e non si estende alle attività relative al momento organizzativo –imprenditoriale, se pure le suddette attività manuali non devono necessariamente corrispondere a quelle tipiche della prestazione artigianale, estendendosi la tutela a tutti quei lavori che, ancorché non svolti per un committente e dietro corrispettivo, siano in ogni caso indispensabili (in quanto preparatori, accessori o connessi) alla prestazione lavorativa dell’artigiano (confermata nella specie, la decisone della Corte d’Appello, che aveva escluso l’occasione di lavoro per l’infortunio occorso ad un artigiano, atteso che dalle risultante istruttorie era emerso che l’artigiano si stava recando da un cliente, per verificare lo stato del tetto di un edificio che avrebbe dovuto ristrutturare. Tuttavia, l’evento mortale si era verificato in un altro momento, allorché, dopo aver parcheggiato il camion, veniva investito attraversando la strada. L’incontro col cliente era programmato in un diverso orario della giornata e il falegname era intento a svolgere altre attività).