Il rischio ambientale
L’art. 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, interpretato alla luce degli art. 3
e 38 comma 2 Cost., in relazione alle
condizioni di rischio ambientale e alle
lavorazioni protette, sia in materia di
infortuni sul lavoro che di malattie
professionali, estende la protezione
assicurativa anche ai lavoratori
intellettuali, costretti, dall’esercizio
delle loro mansioni, a frequentare
ambienti in cui si svolgono attività
rischiose. Se l’obbligo
dell’assicurazione sussiste per i
lavoratori che sono costretti dalle loro
mansioni ad essere presenti in
ambienti di lavoro pericolosi, nessun
rilievo ha la frequenza di tale presenza, perché ciò incide non sulla
sussistenza del rischio, ma sulla
misura del premio.
Il requisito della manualità delle
mansioni non è indispensabile ai fini
dell’insorgenza dell’obbligo
assicurativo antinfortunistico dei
lavoratori subordinati, rilevando
invece il fatto oggettivo
dell’esposizione a rischio, che è
riscontrabile anche in relazione a
lavoratori che, per la loro qualità di
sovrintendenti, siano costretti
dall’esercizio delle loro mansioni a
frequentare ambienti in cui si trovino
apparecchi o impianti costituenti una
fonte di rischio, ai sensi dell’art. 1 del
D.P.R. n. 1124 del 1965.