Il rischio elettivo

Il rischio elettivo

Cass. Civ., Sez. Lav.
18 maggio 2009, n.
11417 (in senso
conforme, v. Cass. Civ., Sez. Lav., 4
luglio 2007, n. 15047)

Il rischio elettivo, quale limite all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (in applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto l’indennizzo per infortunio “in itinere” anche ad un dipendente che si era infortunato entrando dall’ingresso aziendale più pericoloso, atteso che l’infortunio, anche se si era verificato a fronte di un comportamento imprudente del lavoratore, era comunque ricollegabile alle finalità aziendali e non meramente personali del dipendete, essendo avvenuto nell’espletamento dell’attività lavorativa ed in conseguenza di una scelta, quale quella di percorrere, fra i due sentieri di accesso all’azienda, quello più scosceso, che, sebbene non necessitata, ed anzi evitabile, non risultava del tutto estranea alle finalità lavorative e non corrispondeva solo ad esigenze meramente personali).

Cass. Civ., Sez. Lav.,
5 settembre 2014, n.
18786 (in senso
conforme, v. Cass.
Civ., Sez. Lav., 20
luglio 2017, n. 17917)

In tema di responsabilità del datore di lavoro derivante da inosservanza di cautele antinfortunistiche, per rischio elettivo si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, secondo la quale l’avere il lavoratore utilizzato una scala per montare una tenda parasole, alla finestra del locale portineria in cui egli era costretto ad operare, non costituiva rischio elettivo).

Cass. Civ., Sez. Lav.,
25 novembre 2019, n.
30679

In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l’art. 1227, comma 1, cod. civ., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l’infortunio si sia realizzato per l’osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l’infortunio scaturisca dall’integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso.