Il tempo di lavoro
La reperibilità costituisce una
prestazione strumentale e accessoria,
qualitativamente diversa dalla
prestazione di lavoro effettivo,
consistendo nell’obbligo del
lavoratore di porsi in condizione di
essere prontamente rintracciato in
vista di un’eventuale attività
lavorativa, con conseguente diritto a
percepire un particolare trattamento
economico aggiuntivo stabilito dalla
contrattazione collettiva o, in
mancanza, determinato dal giudice.
Il servizio di pronta disponibilità
previsto dalla disciplina collettiva del
comparto Sanità (CCNL del 1°
gennaio 1995 per il personale non
dirigente e CCNL del 5 dicembre
1996 per la dirigenza medica e
veterinaria del S.S.N.) non equivale,
ove non abbia comportato effettivo
lavoro, ad una prestazione lavorativa
e, se svolto nel giorno destinato al
riposo settimanale, attribuisce il
diritto ad un giorno di riposo
compensativo, ma non alla riduzione
dell’orario di lavoro settimanale, con
la conseguenza che la concessione del
riposo, implicando il prolungamento
dell’orario di lavoro negli altri giorni
della settimana, al fine di rispettare il
“debito orario settimanale”, deve ritenersi subordinato alla valutazione
della convenienza e alla conseguente
richiesta dell’interessato.
In materia di orario di lavoro
nell’ambito dell’attività
infermieristica, nel silenzio della
contrattazione collettiva (nella specie,
CCNL comparto sanità pubblica del
7 aprile 1999), il tempo di vestizione/svestizione dà diritto alla
retribuzione, al di là del rapporto
sinallagmatico, trattandosi di obbligo
imposto dalle superiori esigenze di
sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla
gestione del servizio pubblico sia la
stessa incolumità del personale
addetto.
Va computato nell’orario di lavoro,
anche a fini retributivi, il tempo in cui
il prestatore di lavoro si trova costantemente a disposizione del
datore di lavoro, lontano dalla propria
abitazione, per lo svolgimento
immediato di attività lavorativa (nella
specie, quest’ultima consisteva
nell’effettuazione di interventi
operativi di carattere manutentivo
nelle strade di diversi piccoli comuni).
Nel rapporto di lavoro subordinato il
tempo necessario ad indossare la
divisa aziendale rientra nell’orario di
lavoro soltanto se è assoggettato al
potere conformativo del datore di
lavoro, ciò che può derivare o dalla
esplicita disciplina di impresa o,
implicitamente, dalla natura degli
indumenti o dalla funzione che essi
devono assolvere, tali da determinare
un obbligo di indossare la divisa sul
luogo di lavoro.