La nozione di occasione di lavoro

La nozione di occasione di lavoro

Cass. Civ., Sez. Lav.,
8 aprile 1965, n. 608

Ai fini della definizione della nozione di “occasione di lavoro”, non rileva tanto un nesso topografico o cronologico con il lavoro, ma un nesso eziologico con il rischio assicurato.

Cass. Civ., Sez. Un.,
14 aprile 1994, n. 3476

L’art. 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, interpretato alla luce degli art. 3 e 38 comma 2 Cost., in relazione alle condizioni di rischio ambientale e alle lavorazioni protette, sia in materia di infortuni sul lavoro che di malattie professionali, estende la protezione assicurativa anche ai lavoratori intellettuali, costretti, dall’esercizio delle loro mansioni, a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose. Se l’obbligo dell’assicurazione sussiste per i lavoratori che sono costretti dalle loro mansioni ad essere presenti in ambienti di lavoro pericolosi, nessun rilievo ha la frequenza di tale presenza, perché ciò incide non sulla sussistenza del rischio, ma sulla misura del premio.

Cass. Civ., Sez. Lav.,
9 ottobre 2000, n.
13447 (in senso
conforme, v. Cass. Civ., Sez. Lav., 7
aprile 2000, n. 4433,
Cass. Civ., Sez. Lav.,
24 settembre 1999, n.
10542, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 2 giugno
1999, n. 5419, Cass.
Civ., Sez. Lav., 20
maggio 1998, n. 5047)

Ai sensi dell’art. 2 T.U. n. 1124 del 1965, rientrano nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti straordinari e imprevedibili –compresi gli spostamenti spaziali dell’assicurato funzionali allo svolgimento della attività lavorativa, con l’unico limite del rischio elettivo – inerenti all’ambiente, alle macchine o alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell’obbligo assicurativo (nella specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato l’indennizzabilità dell’infortunio occorso ad una impiegata addetta ai videoterminali, la quale spostandosi da un luogo all’altro della sede lavorativa, recando in mano un faldone contenente documenti di lavoro, cadeva rovinosamente a terra riportando danni alle ossa).

Cass. Civ., Sez. Lav.,
21 aprile 2004, n.
7633 (in senso
conforme, v. Cass.
Civ., Sez. Lav., 7
aprile 2000, n. 4433)

L’indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro sussiste anche nell’ipotesi di rischio cosiddetto improprio, ossia non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche assegnate al lavoratore, ma inerente ad un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle stesse, a nulla rilevando l’eventuale carattere di mera occasionalità di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere della normalità o tipicità del rischio protetto (nella specie, la S.C. ha cassato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto non indennizzabile l’infortunio occorso ad un vice direttore di albergo che aveva urtato violentemente il capo contro la porta semiaperta all’interno della stanza della direttrice dalla quale era stato chiamato mentre si trovava all’interno del proprio ufficio).

Cass. Civ., Sez. Lav.,
23 luglio 2012, n.
12779 (in senso conforme, v. Cass.
Civ., Sez. Lav.,
30 dicembre 2009, n.
27829)

L’ambito degli infortuni tutelati non è strettamente limitato agli eventi di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica ma si estende ad ogni accadimento infortunistico che all’occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto.

Cass. Civ., Sez. Lav.,
14 ottobre 2015, n.
20718 (in senso
contrario, v. Cass.
Civ., Sez. Lav., 27
gennaio 2006, n. 1712,
Cass. Civ., Sez. Lav.,
9 novembre 2002, n.
15765)

L’indennizzabilità dell’infortunio subito dall’assicurato sussiste anche nell’ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l’eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto; conseguentemente l’occasione di lavoro, di cui all’art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante un’operazione strumentale alle mansioni assegnate all’operatore, quale quella di salire su una scala per prelevare documentazione da una scaffalatura.

Cass. Civ., Sez. Lav.,
20 luglio 2017, n.
17197

Nella nozione di “occasione di lavoro” rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l’unico limite del rischio elettivo. Infatti, l’assicurato non ha diritto all’indennizzo soltanto quando l’infortunio derivi da rischio elettivo, ossia quando esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.

Cass. Civ., Sez. Lav.,
6 febbraio 2018, n.
2838

Sussiste l’occasione di lavoro, che rende indennizzabile l’infortunio in itinere, nel caso di un artigiano rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si recava presso un nuovo opificio preso in affitto, al fine di sovraintendere ad attività prodromica e strumentale a predisporre quanto necessario allo svolgimento in esso delle lavorazioni dell’impresa artigiana.

Cass. Civ., Sez. Lav.,
19 marzo 2019, n.
7649

Nella nozione di “occasione di lavoro” rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l’unico limite del rischio elettivo.

Cass. Civ., Sez. Lav.,
26 novembre 2019, n.
30874 (in senso
conforme, v. Cass.
Civ., Sez. Lav.,
6 febbraio 2018, n.
2838)

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’indennizzabilità del singolo infortunio occorso al lavoratore dipendente assicurato sul piano soggettivo, in forza dell’attività lavorativa svolta secondo il contratto di lavoro, soggiace alla verifica dell’esistenza del solo presupposto dell’occasione di lavoro, mentre non è condizionata alla verifica aggiuntiva della particolare natura dell’attività svolta in quel momento, rientrando nella protezione assicurativa qualsiasi attività riconducibile funzionalmente a quella di lavoro.