l’ambiente di lavoro

L’ambiente di lavoro

Cass. Pen., Sez. IV, 9
maggio 1967, n. 793

Per ambiente di lavoro deve intendersi tutto quello che circonda l’operaio ed è del tutto indifferente ove esso sia posto (edificio, nave, vettura).

Cass. Pen., Sez. IV,
10 luglio 1969, n. 1349

Ai fini della definizione di ambiente di lavoro, non rileva che questo sia delimitato dallo steccato di un cantiere o abbia invece una collocazione in aperta campagna.

Cass. Pen., Sez. IV,
1° marzo 1979, n.
8235 (in senso
conforme v. Cass.
Pen., Sez. IV, 6
ottobre 1970, n. 1591;
Cass. Pen., Sez. IV, 3
ottobre 1980, n.
13400)

Per luogo di lavoro deve intendersi non solo il complesso dei luoghi in cui si svolga la vera e propria attività lavorativa, ma anche qualsiasi altra zona in cui i lavoratori passano o debbano recarsi per incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività.

Cass. Pen., Sez. IV,
11 ottobre 1979, n.
2371

Per posto di lavoro deve intendersi non soltanto il luogo prestabilito ove il lavoratore attende normalmente allo espletamento delle mansioni affidategli, ma anche tutti quegli altri luoghi ove il lavoratore medesimo, sia pur in via eccezionale, possa accedere per soddisfare esigenze comunque inerenti alla sua attività lavorativa.

Cass. Pen., Sez. IV,
30 giugno 1983, n.
8149

Nella nozione di ambiente di lavoro rientrano tutte le località dove il lavoratore svolga la sua attività.

Cass. Pen., Sez. IV,
10 marzo 1989, n.
3725

Nella nozione di ambiente di lavoro rientrano tutti i siti nei quali, per le caratteristiche del lavoro, la presenza del lavoratore costituisce necessità o, comunque, prevedibile eventualità.

Cass. Pen., Sez. IV, 9
novembre 1989, n.
15311 (in senso
conforme v. Cass.
Pen., Sez. IV, 25
gennaio 1983, n. 554)

Ai fini dell’individuazione dell’ambiente di lavoro, è necessario considerare l’intero ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa.

Cass. Pen., Sez. Un.,
30 gennaio 1991, n.
1003

Per ambiente di lavoro deve intendersi non solo quello in cui il lavoro o il passaggio avviene in continuazione, durante il funzionamento dell’opificio, ma anche quello nel quale si deve lavorare od accedere saltuariamente, senza che il lavoro o l’accesso risultino subordinati a particolari condizioni o cautele.

Cass. Pen., Sez. IV,
17 marzo 1992, n.
2989

Per ambiente di lavoro deve intendersi lo spazio in cui l’attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall’attualità dell’attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all’attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro.

Cass. Civ., Sez. Lav.,
20 giugno 2002, n.
9016 

In tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro, poiché, secondo l’id quod plerumque accidit, i dipendenti (pur per imprudenza, negligenza o inesperienza) si muovono nell’ambito dell’azienda in maniera occasionale e anche al di fuori del posto loro assegnato, il luogo di lavoro non può ritenersi limitato alla spazio strettamente necessario per il compimento dei movimenti connessi alla lavorazione, ma comprende ragionevolmente le zone adiacenti, nelle quali gli addetti possono comunque recarsi e muoversi; le misure di protezione, pertanto non sono in funzione delle specifiche mansioni del singolo lavoratore, ma dell’azienda nel suo complesso. Ne consegue che la contiguità e l’accessibilità della situazione di pericolo escludono l’imprevedibilità (e quindi l’abnormità) del comportamento del lavoratore che dal proprio posto di lavoro, per raggiungere, nell’ambito delle proprie mansioni, un più lontano spazio, acceda al luogo attiguo pericoloso (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro in relazione all’infortunio occorso ad un dipendente che, mentre stava eseguendo lavori di manutenzione su un nastro trasportatore, passando sulla sommità di grandi tini contenenti una soluzione di acido solforico, era caduto dentro un tino che presentava una apertura non adeguatamente protetta né segnalata).

Cass. Pen., Sez. IV,
30 gennaio 2004, n.
3694

Per luogo di lavoro deve intendersi
qualsiasi posto in cui il lavoratore
possa accedere, a prescindere dalle
specifiche incombenze affidategli.

 

Cass. Pen., Sez. III,
12 ottobre 2005, n.
36981 

In particolare, in materia di responsabilità per l’igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro in relazione alle case circondariali, in base al decreto del Ministro della giustizia 18 aprile 1996 il direttore è titolare della posizione di garanzia in riferimento al dovere di sicurezza degli istituti penitenziari ed egli assume pertanto la qualifica di datore di lavoro; tale garanzia comprende tutti i luoghi di lavoro, ivi compresa la caserma degli agenti penitenziari posta all’interno della struttura di reclusione (situata all’interno dello stabilimento penitenziario, anche se distinta dai locali di detenzione).

Cass. Pen., Sez. IV,
31 marzo 2006, n.
11360

La palestra scolastica deve qualificarsi luogo di lavoro, in quanto luogo ove si svolge l’attività lavorativa di insegnamento della disciplina di educazione motoria, con la conseguenza che essa è soggetta alla normativa antinfortunistica dettata a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: ciò, del resto, dovendolo desumere dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, che espressamente estende l’ambito di applicazione di tale normativa anche agli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, sia pure tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato.

Cass. Pen., Sez. IV,
18 maggio 2011, n.
19553

Non può sostenersi che le norme poste a tutela dei lavoratori dai rischi di caduta dall’alto – laddove i lavori si svolgano ad altezza dal suolo superiore ai due metri – riguardino solo il luogo ove usualmente si svolge l’attività aziendale. In realtà, per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli, e che nella ratio della normativa antinfortunistica, il riferimento ai “luoghi di lavoro” ed ai “posti di lavoro” non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l’attività lavorativa.