LA GESTIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: gli aspetti relativi alla organizzazione del lavoro, spesso gestito in turni e/o da remoto al fine di evitare assembramenti e diffusione di contagi, sono stati disciplinati fin dal 14 marzo 2020 all’interno del Protocollo nazionale siglato dal Governo e dalle Parti Sociali e poi recepiti, al livello settoriale, territoriale e aziendale, mediante l’adeguamento delle stesse misure organizzative in base al contesto di riferimento, introducendo dunque soluzioni normative ed organizzative offerte dai sistemi di relazioni industriali (G. Benincasa, Le misure organizzative contro la diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro: evidenze dai protocolli aziendali).

Di particolare interesse, e strettamente connesso alle misure di prevenzione (supra §1.1.) risulta il massiccio ricorso al lavoro agile semplificato, istituto regolamentato tanto dalla normativa emergenziale quanto dai protocolli di sicurezza (soprattutto al livello aziendale) che è stato inquadrato come misura non solo organizzativa ma anche prevenzionistica (E. Dagnino, Lavoro agile emergenziale: indicazioni per il futuro). 

In questo contesto si inseriscono non solo misure organizzative come quelle appena richiamate alle quali vanno aggiunte la gestione di riunioni/meeting e la possibilità o meno di effettuare trasferte durante il periodo pandemico, ma, altresì il tema connesso all’obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, là dove previsto, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

Quest’ultimo aspetto ha infatti interessato un acceso dibattito dottrinale e scientifico soprattutto nella prima parte della fase pandemica a fronte della necessità di aggiornare la documentazione richiamata, da un lato, a causa della presenza nei luoghi di lavoro del Covid-19 (che rappresenta un rischio generico nei luoghi di lavoro non sanitari sebbene non nasca dagli stessi) e, dall’altro a seguito della riorganizzazione delle attività lavorative e degli spazi di lavoro a causa del Covid-19, come richiesto dall’art 29, comma 3, d.lgs. 81/2008 (L. Scarano, Sull’obbligo-onere di aggiornare/integrare il D.V.R. per il rischio da Covid-19). Oltre a quanto disciplinato all’interno dei protocolli di sicurezza che, fin da subito si sono mostrati attenti alla tematica individuando soluzioni valide in grado di superare il dibattito dottrinale (G. Benincasa, L’obbligo di aggiornamento del D.V.R. a fronte del rischio da Covid19: evidenze dai protocolli e dagli accordi collettivi sottoscritti al livello settoriale, territoriale e aziendale), il dibattito sugli obblighi in capo al datore di lavoro si è nutrito d’altronde del riferimento alle pronunce giurisprudenziali riferite a diversi contesti e vicende. 

Rispetto al complesso di misure predisposte sulla base dei protocolli, obblighi e adempimenti sono previsti in capo ad entrambe le parti del rapporto. In questo senso, un tema di particolare centralità è quello della garanzia di effettività delle misure contenute nei protocolli e nella legislazione: se il legislatore ha mostrato un certo interesse rispetto alla garanzia di adempimento da parte dei lavoratori di quanto previsto, interrogativi emergono con riferimento alle possibili azioni in autotutela dei lavoratori, come singoli o in via collettiva (L. Scarano, Misure/strumenti di autotutela individuali e collettivi per garantire l’effettività della protezione dal rischio di contagio), rispetto ad inadempimenti datoriali e conseguentemente sui profili di responsabilità (L. Scarano, Quale responsabilità risarcitoria per incentivare il rispetto delle misure di protezione?).