L’interpretazione restrittiva della nozione di causa violenta

L’interpretazione restrittiva della nozione di causa
violenta

Cass. Civ., Sez. Lav.,
20 giugno 2006, n.
14119 (in senso
conforme, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 28 luglio
2010, n. 17649)

CLaddove non vi sia “sforzo” ma solo “normale atto di forza”, non può esservi causa violenta, e, quindi, nemmeno infortunio, poiché l’azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all’infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell’affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro. L’assicurazione contro gli infortuni è sorta per eventi fisicamente traumatici, ed è stata estesa solo con interpretazione giurisprudenziale, adeguatrice ex art. 38 Cost., ad eventi, quali ad esempio infarto, solo indirettamente traumatici. Tuttavia, la lettera della norma costituisce il limite che l’interprete non può superare per non sostituirsi al legislatore in una materia rimessa alla sua discrezionalità, tenendo conto del necessario bilanciamento tra la tutela degli interessi dei lavoratori e l’equilibrio finanziario degli enti assicuratori.