L’interpretazione restrittiva della nozione di causa
violenta
CLaddove non vi sia “sforzo” ma solo
“normale atto di forza”, non può
esservi causa violenta, e, quindi,
nemmeno infortunio, poiché l’azione
violenta che può determinare una
patologia riconducibile all’infortunio
protetto deve operare come causa
esterna, che agisca con rapidità e
intensità, in un brevissimo arco
temporale, o comunque in una
minima misura temporale, non
potendo ritenersi indennizzabili
come infortuni sul lavoro tutte le
patologie che trovino concausa
nell’affaticamento che costituisce
normale conseguenza del lavoro.
L’assicurazione contro gli infortuni è
sorta per eventi fisicamente
traumatici, ed è stata estesa solo con
interpretazione giurisprudenziale,
adeguatrice ex art. 38 Cost., ad eventi,
quali ad esempio infarto, solo
indirettamente traumatici. Tuttavia, la
lettera della norma costituisce il limite
che l’interprete non può superare per
non sostituirsi al legislatore in una
materia rimessa alla sua
discrezionalità, tenendo conto del
necessario bilanciamento tra la tutela
degli interessi dei lavoratori e l’equilibrio finanziario degli enti
assicuratori.