La nozione di occasione di lavoro
Cass. Civ., Sez. Lav.,
8 aprile 1965, n. 608
Ai fini della definizione della nozione
di “occasione di lavoro”, non rileva tanto un nesso topografico o
cronologico con il lavoro, ma un
nesso eziologico con il rischio
assicurato.
L’art. 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, interpretato alla luce degli art. 3
e 38 comma 2 Cost., in relazione alle
condizioni di rischio ambientale e alle
lavorazioni protette, sia in materia di
infortuni sul lavoro che di malattie
professionali, estende la protezione
assicurativa anche ai lavoratori
intellettuali, costretti, dall’esercizio
delle loro mansioni, a frequentare
ambienti in cui si svolgono attività
rischiose. Se l’obbligo
dell’assicurazione sussiste per i
lavoratori che sono costretti dalle
loro mansioni ad essere presenti in
ambienti di lavoro pericolosi, nessun
rilievo ha la frequenza di tale
presenza, perché ciò incide non sulla
sussistenza del rischio, ma sulla
misura del premio.
Ai sensi dell’art. 2 T.U. n. 1124 del
1965, rientrano nella nozione di
occasione di lavoro tutti i fatti
straordinari e imprevedibili –compresi gli spostamenti spaziali
dell’assicurato funzionali allo
svolgimento della attività lavorativa,
con l’unico limite del rischio elettivo
– inerenti all’ambiente, alle macchine
o alle persone, sia dei colleghi, sia di
terzi ed anche dello stesso
infortunato, attinenti alle condizioni
oggettive e storiche della prestazione
lavorativa presupposto dell’obbligo
assicurativo (nella specie la Suprema
Corte ha cassato la sentenza
impugnata che aveva negato
l’indennizzabilità dell’infortunio
occorso ad una impiegata addetta ai
videoterminali, la quale spostandosi
da un luogo all’altro della sede
lavorativa, recando in mano un
faldone contenente documenti di
lavoro, cadeva rovinosamente a terra
riportando danni alle ossa).
L’indennizzabilità dell’infortunio sul
lavoro sussiste anche nell’ipotesi di
rischio cosiddetto improprio, ossia
non intrinsecamente connesso allo
svolgimento delle mansioni tipiche
assegnate al lavoratore, ma inerente
ad un’attività prodromica e
strumentale allo svolgimento delle
stesse, a nulla rilevando l’eventuale
carattere di mera occasionalità di
detto rischio, atteso che è estraneo
alla nozione legislativa di occasione di
lavoro il carattere della normalità o
tipicità del rischio protetto (nella
specie, la S.C. ha cassato, sul punto, la
sentenza di merito che aveva ritenuto
non indennizzabile l’infortunio
occorso ad un vice direttore di
albergo che aveva urtato
violentemente il capo contro la porta
semiaperta all’interno della stanza
della direttrice dalla quale era stato
chiamato mentre si trovava all’interno
del proprio ufficio).
L’ambito degli infortuni tutelati non è
strettamente limitato agli eventi di
esclusiva derivazione eziologica
materiale dalla lavorazione specifica ma si estende ad ogni accadimento
infortunistico che all’occasione di
lavoro sia ascrivibile in concreto, pur
se astrattamente possibile in danno di
ogni comune soggetto.
L’indennizzabilità dell’infortunio
subito dall’assicurato sussiste anche
nell’ipotesi di rischio improprio, non
intrinsecamente connesso, cioè, allo
svolgimento delle mansioni tipiche
del lavoro svolto dal dipendente, ma
insito in un’attività prodromica e
strumentale allo svolgimento delle
suddette mansioni e, comunque,
ricollegabile al soddisfacimento di
esigenze lavorative, a nulla rilevando
l’eventuale carattere meramente
occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa
di occasione di lavoro il carattere di
normalità o tipicità del rischio
protetto; conseguentemente
l’occasione di lavoro, di cui all’art. 2
D.P.R. n. 1124 del 1965, è
configurabile anche nel caso di
incidente occorso durante
un’operazione strumentale alle
mansioni assegnate all’operatore,
quale quella di salire su una scala per
prelevare documentazione da una
scaffalatura.
Cass. Civ., Sez. Lav.,
20 luglio 2017, n.
17197
Nella nozione di “occasione di
lavoro” rientrano tutti i fatti, anche
straordinari ed imprevedibili, inerenti
all’ambiente, alle macchine, alle
persone, al comportamento dello
stesso lavoratore, purché attinenti alle
condizioni di svolgimento della
prestazione, ivi compresi gli
spostamenti spaziali funzionali allo
svolgimento della prestazione, con
l’unico limite del rischio elettivo.
Infatti, l’assicurato non ha diritto
all’indennizzo soltanto quando
l’infortunio derivi da rischio elettivo,
ossia quando esso sia la conseguenza
di un rischio collegato ad un
comportamento volontario, volto a
soddisfare esigenze meramente
personali e, comunque, indipendente
dall’attività lavorativa, cioè di rischio
generato da un’attività che non abbia
rapporto con lo svolgimento
dell’attività lavorativa o che esorbiti in
modo irrazionale dai limiti di essa.
Sussiste l’occasione di lavoro, che
rende indennizzabile l’infortunio in
itinere, nel caso di un artigiano
rimasto coinvolto in un incidente
stradale mentre si recava presso un
nuovo opificio preso in affitto, al fine
di sovraintendere ad attività
prodromica e strumentale a
predisporre quanto necessario allo
svolgimento in esso delle lavorazioni
dell’impresa artigiana.
Nella nozione di “occasione di
lavoro” rientrano tutti i fatti, anche
straordinari ed imprevedibili, inerenti
all’ambiente, alle macchine, alle
persone, al comportamento dello
stesso lavoratore, purché attinenti alle
condizioni di svolgimento della
prestazione, ivi compresi gli
spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con
l’unico limite del rischio elettivo.
In materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, l’indennizzabilità
del singolo infortunio occorso al
lavoratore dipendente assicurato sul
piano soggettivo, in forza dell’attività
lavorativa svolta secondo il contratto
di lavoro, soggiace alla verifica
dell’esistenza del solo presupposto
dell’occasione di lavoro, mentre non
è condizionata alla verifica aggiuntiva
della particolare natura dell’attività
svolta in quel momento, rientrando
nella protezione assicurativa qualsiasi
attività riconducibile funzionalmente
a quella di lavoro.