Il rischio ambientale

Il rischio ambientale

Cass. Civ., Sez. Un.,
14 aprile 1994, n. 3476

L’art. 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, interpretato alla luce degli art. 3 e 38 comma 2 Cost., in relazione alle condizioni di rischio ambientale e alle lavorazioni protette, sia in materia di infortuni sul lavoro che di malattie professionali, estende la protezione assicurativa anche ai lavoratori intellettuali, costretti, dall’esercizio delle loro mansioni, a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose. Se l’obbligo dell’assicurazione sussiste per i lavoratori che sono costretti dalle loro mansioni ad essere presenti in ambienti di lavoro pericolosi, nessun rilievo ha la frequenza di tale presenza, perché ciò incide non sulla sussistenza del rischio, ma sulla misura del premio.

Cass. Civ., Sez. Lav.,
3 luglio 2004, n.
12227

Il requisito della manualità delle mansioni non è indispensabile ai fini dell’insorgenza dell’obbligo assicurativo antinfortunistico dei lavoratori subordinati, rilevando invece il fatto oggettivo dell’esposizione a rischio, che è riscontrabile anche in relazione a lavoratori che, per la loro qualità di sovrintendenti, siano costretti dall’esercizio delle loro mansioni a frequentare ambienti in cui si trovino apparecchi o impianti costituenti una fonte di rischio, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 1124 del 1965.