Il rischio elettivo
Il rischio elettivo, quale limite
all’indennizzabilità degli infortuni sul
lavoro, è ravvisabile solo in presenza
di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del
lavoratore, tale da condurlo ad
affrontare rischi diversi da quelli
inerenti alla normale attività
lavorativa, pur latamente intesa, e tale
da determinare una causa interruttiva
di ogni nesso fra lavoro, rischio ed
evento secondo l’apprezzamento di
fatto riservato al giudice di merito (in
applicazione di tale principio, la Corte
ha riconosciuto l’indennizzo per
infortunio “in itinere” anche ad un
dipendente che si era infortunato
entrando dall’ingresso aziendale più
pericoloso, atteso che l’infortunio,
anche se si era verificato a fronte di
un comportamento imprudente del
lavoratore, era comunque
ricollegabile alle finalità aziendali e
non meramente personali del
dipendete, essendo avvenuto
nell’espletamento dell’attività
lavorativa ed in conseguenza di una
scelta, quale quella di percorrere, fra i
due sentieri di accesso all’azienda,
quello più scosceso, che, sebbene non
necessitata, ed anzi evitabile, non
risultava del tutto estranea alle finalità
lavorative e non corrispondeva solo
ad esigenze meramente personali).
In tema di responsabilità del datore di
lavoro derivante da inosservanza di
cautele antinfortunistiche, per rischio
elettivo si intende una condotta
personalissima del lavoratore, avulsa
dall’esercizio della prestazione
lavorativa o ad essa riconducibile,
esercitata ed intrapresa
volontariamente in base a ragioni e a
motivazioni del tutto personali, al di
fuori dell’attività lavorativa e
prescindendo da essa, come tale
idonea ad interrompere il nesso
eziologico tra prestazione ed attività
assicurata (nella specie, la Suprema
Corte ha confermato la decisione di
merito, secondo la quale l’avere il
lavoratore utilizzato una scala per
montare una tenda parasole, alla
finestra del locale portineria in cui egli
era costretto ad operare, non
costituiva rischio elettivo).
In materia di infortuni sul lavoro, al di
fuori dei casi di rischio elettivo, nei
quali la responsabilità datoriale è
esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del
lavoratore, trova applicazione l’art.
1227, comma 1, cod. civ., tuttavia, la
condotta incauta del lavoratore non
comporta un concorso idoneo a
ridurre la misura del risarcimento
ogni qual volta la violazione di un
obbligo di prevenzione da parte del
datore di lavoro sia munita di
incidenza esclusiva rispetto alla
determinazione dell’evento dannoso;
in particolare, tanto avviene quando
l’infortunio si sia realizzato per
l’osservanza di specifici ordini o
disposizioni datoriali che impongano
colpevolmente al lavoratore di
affrontare il rischio, quando
l’infortunio scaturisca dall’integrale
impostazione della lavorazione su
disposizioni illegali e gravemente
contrarie ad ogni regola di prudenza
o, infine, quando vi sia
inadempimento datoriale rispetto
all’adozione di cautele, tipiche o
atipiche, concretamente individuabili,
nonché esigibili ex ante ed idonee ad
impedire, nonostante l’imprudenza
del lavoratore, il verificarsi dell’evento
dannoso.