Emmanuele Massagli, Matteo Colombo
Il decreto interministeriale del 27 febbraio 2019 ha provveduto ad aggiornare la modulazione delle tariffe dei premi assicurativi riguardanti le gestioni Industria, Artigianato, Terziario e altre attività. Obiettivo del decreto è quello di modernizzare, a quasi vent’anni dall’ultima revisione, non solo l’ammontare previsto per le diverse tariffe, ma anche le voci che compongo i vari comparti, introducendone di nuove ed eliminando quelle più obsolete. Particolare attenzione meritano i cambiamenti riguardanti le tariffe dei premi assicurativi destinati ai tirocini. Si tratta di modifiche sostanziali, sinteticamente ripercorse nella recente pubblicazione INAIL, Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, INAIL è stato molto dibattuto a livello mediatico, ma in pochi hanno visto la particolare modifica riguardante i tirocinanti: nel presente articolo si vuole approcciare questa novità con una doppia chiave di lettura, ricostruendo le ragioni culturali che stanno alla base di questo intervento da parte dell’INAIL e formulando allo stesso tempo una prima ipotesi degli effetti (soprattutto economici) che queste modifiche potranno avere. L’innovazione giustificata da comprensibili scelte di campo in ambito culturale deve infatti essere letta assieme agli effetti operativi che comporterà, per non cadere nel rischio di configurare un sistema che metta in difficoltà gli operatori del mercato del lavoro, mentre dovrebbe accompagnarli ad abbracciare e comprendere il cambiamento nella sua integralità, teoria e operatività.
Questo e altri temi saranno discussi in profondità durante la pre-conference del prossimo Convegno Internazionale di ADAPT, la quale avrà come titolo “Occupational Health And Safety In The Age Of Digitalisation”: le tutele assicurative e più in generale il tema della salute e sicurezza dei lavoratori chiede oggi di essere ripensato e letto a partire dalla grande trasformazioni in atto, con un orizzonte quindi più ampio sul lavoro di oggi, che non ceda a tentazioni nostalgiche ancorate a un sistema di categorie e di distinzioni ormai passato.
Tornando ora alle nuove tariffe dei premi assicurativi, è da notare che esse comportano una riduzione del tasso medio complessivo della gestione assicurativa del 32,7% rispetto a quello del 2000, pari a circa 1.7 miliardi di taglio degli oneri dovuti dalle aziende. Questa è una notizia oramai molto nota, rimbalzata su tutti i principali canali di comunicazione. Molto meno si è invece discusso dei cambiamenti che riguardano l’assicurazione dovuta per i tirocinanti, tutt’altro che sintetizzabile come “taglio”. È interessante ricostruire i cambiamenti intercorsi mettendo a paragone vecchi e nuovi codici, le diverse voci e i relativi premi assicurativi riguardanti questi temi.
Per quanto riguarda la gestione Industria e la gestione Artigianato, il cambiamento è riassunto nella tabella sottostante:
Già dalla semplice lettura della colonna “lavorazioni” è possibile notare un evidente cambio di approccio: se nelle precedenti tariffe era prevista un’unica voce, la 0611, destinata generalmente ai “Corsi di istruzione e formazione professionale”, nel nuovo tariffario questa è stata scissa in due diverse categorie. Invero, anche per l’applicazione del vecchio tabellario bisognava fare riferimento a due voci distinte, in quanto si adottavano le tariffe delle specifiche lavorazioni aziendale anche ai corsi che comportavano la partecipazione alle attività di lavoro. Si trattava (e ancora si tratta) di valori solitamente più elevati di quelli riportati in tabella.
Per questo motivo, la tariffa riguardante i tirocinanti non era unica, ma mutava al mutare della lavorazione realizzata in azienda. Tutt’altra logica sostanzia invece il nuovo tariffario, che prevede l’introduzione di una voce specifica, la 0640, che nomina esplicitamente i “tirocini formativi, stage e simili che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda”, che si affianca alla 0610, che ricalca invece, nelle lavorazioni e nel tasso, la precedente voce 0611.
Anche per quanto riguarda la gestione “Terziario” e la gestione “Altre attività” le novità introdotte sono significative:
Anche nelle restanti due gestioni è quindi stata realizzata una modifica significativa: tutti i “corsi di formazione professionale, tirocini formativi stage e simili” hanno ora una voce specifica, la 0640.
Sul questo specifico punto INAIL ha realizzato due brevi approfondimenti: il summenzionato INAIL, Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, pubblicato l’8 agosto 2019, al quale è seguita una risposta inserita nelle FAQ scritte a seguito della pubblicazione delle nuove tariffe assicurative. Il primo documento accenna alle ragioni che sostanziano questa scelta. Il mondo dell’istruzione e della formazione è sempre più chiamato a progettare e a realizzare percorsi integrati di apprendimento e lavoro, grazie al coinvolgimento attivo delle imprese. Questa integrazione chiede quindi un ripensamento profondo dei rapporti che si instaurano tra sistemi formativi e mondo del lavoro: non più strutturati su una logica sequenziale, per la quale in esito ad un percorso di formazione (e solo in quel momento) il giovane fa il suo ingresso nel mondo del lavoro, ma pensati secondo una logica di reciproca contaminazione e progettazione. Concretamente, questo significa prevedere che alle tradizionali attività d’aula, realizzata secondo una didattica frontale tradizionale, si leghino concrete esperienze on the job, dando luogo a una continua circolarità riflessiva tra apprendimento, studio, esperienza lavorativa, senza soluzione di continuità. Questa logica d’integrazione e contaminazione sfida, da una parte, la logica ancora oggi diffusa per la quale la formazione è un momento separato e distinto dall’esperienza lavorativa, la quale a sua volta nulla ha a che vedere con i processi d’apprendimento, e allo stesso tempo rilancia il tentativo di ibridazione senza replicare logiche astratte e ormai scarsamente aderenti alla realtà. Una sfida che quindi si declina anche sulle tematiche riguardanti la salute e sicurezza di tirocinanti e stagisti, che rischiano di rimanere “a metà del guado”, figure inquadrate o solo dal lato della formazione – e quindi come studenti – o da quello del lavoro – e quindi come “normali” lavoratori.
Tutto ciò considerato, la decisione di inserire una voce specifica nel tariffario 2019 sembra teoricamente coerente con le effettive trasformazioni in atto, che chiedono di ripensare – anche a livello burocratico e amministrativo – la figura dello studente coinvolto in attività che integrano scuola e lavoro. Una decisione ribadita anche in una risposta presente in un gruppo di FAQ curato da INAIL stesso ([1]), nella quale vengono dettagliate alcune novità sulle modalità di applicazione di queste nuove tariffe. Per prima cosa, viene sottolineato che le voci che compongono il gruppo 0600 sono da applicare quando nella convenzione di tirocinio è espressamente previsto che l’assicurazione è in capo ad un ente di istruzione e formazione professionale. Su questo punto basti ricordare che nelle Linee Guida sui tirocini extracurriculari, approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017 e oggi recepite dalla maggior parte delle Regioni italiane([2]), questo è un punto pacifico: è quindi prassi comune che sia effettivamente l’ente di istruzione e formazione professionale ad assicurare il tirocinante. Il metodo da seguire è quindi il seguente: nel caso di tirocini che prevedano solamente attività d’aula destinate all’apprendimento di nozioni generali, senza il coinvolgimento del tirocinante alle lavorazioni dell’azienda, si applica la voce 0610 (gestione Industria), 0610 (gestione Artigianato), 0611 (gestione Terziario), 0611 (gestione altre attività). Se invece il tirocinio prevede, come nella maggior parte dei casi, il coinvolgimento del tirocinante nelle lavorazioni esercitate dall’azienda, si applica la voce 0640 (gestione Industria), 0640 (gestione Artigianato), 0616 (gestione Terziario), 0616 (gestione altre attività). Se invece nella convenzione di tirocinio risulta che il tirocinante è assicurato a carico dell’azienda, si applica ancora la voce corrispondente le lavorazioni proprie dell’azienda medesima.
In tutte e quattro le gestioni le voci indicate per la realizzazione di tirocini che prevedono il coinvolgimento del giovane nelle attività lavorative dell’azienda hanno un premio corrispondente molto più alto di quelle che invece non lo prevedono. In una logica di costo proporzionale al rischio effettivo, è una soluzione assolutamente logica. Ma soprattutto, mentre con le tariffe del 2000 era possibile immaginare l’applicazione, da parte del soggetto promotore, della tariffa corrispondente ai “normali” percorsi di istruzione e formazione professionale per quanto riguarda le ore impiegate in attività d’aula e la tariffa della lavorazione corrispondente per quelle in azienda, ora questo non è più possibile: la nuova voce specifica che tutti i tirocini formativi sono ricondotti ad una unica tariffa comprendente sia le attività più tradizionalmente “formali”, sia quelle svolte in azienda, equiparando (almeno a livello assicurativo e tariffario) le due.
Alcune osservazioni in conclusione. Il rincaro delle tariffe, che andrà a gravare in particolar modo sui soggetti promotori di tirocini, avrebbe potuto essere più contenuto, in linea con il generale contenimento che ha visto calare l’ammontare dei premi. Un aumento di questo tipo genererà un’inevitabile innalzamento delle spese in capo ai soggetti promotori, i quali potrebbero quindi essere disincentivati a coinvolgersi nella progettazione e gestione di percorsi di tirocinio. Allo stesso tempo, la razionalizzazione delle voci tariffarie è innegabilmente in linea con le trasformazioni connesse al bisogno di contaminare sistemi formativi e lavoro proprio della quarta rivoluzione industriale, e in questo più innovativa della stessa normativa scolastica o giuslavoristica, nell’integrare e leggere unitariamente i percorsi che legano a doppio filo apprendimento ed esperienza lavorativa in situazione di compito.
Come accade sovente, va anche ammesso che a fianco della linearità teorica della decisa intrapresa vi sono non poche difficoltà pratiche, se non vere e proprie contraddizioni, che rischiano di ostacolare l’affermazione di una novità coerente con il cambiamento del lavoro in atto. Il riferimento è ad almeno tre scompensi che sembrano avere queste nuove tariffe.
Primo. Se da una parte la semplificazione nella gestione assicurativa dei tirocinanti garantisce un indubbio risparmio di tempi e burocrazia, dall’altra si potrebbe discutere delle aliquote scelte che, in caso di attività formativa in azienda, risultano attestate su tariffe mediamente più elevate di quelle utilizzate per i ruoli impiegatizi (prendendo ad esempio il settore terziario). Una scelta opinabile perché generante un incremento di costi per gli enti formativi notevole, capace di scoraggiare l’attivazione di questi stessi tirocini in situazione reale che lo stesso INAIL ha voluto valorizzare culturalmente con il cambio di tariffe. Una curiosa (e non voluta) eterogenesi dei fini, resa ancor più possibile dalla tradizionale debolezza di bilancio degli enti che si occupano di formazione professionale.
Secondo. INAIL prevede che anche le giornate d’aula comprese in percorsi strutturati, spesso aventi durante superiore ai tre mesi, nei quali siano previsti anche (ma non solo) periodi di tirocinio, siano attratte dalla nuova tariffa. Ancora una volta: alla semplificazione
burocratica rischia di associarsi una forza contraria e ben più incidente, ossia l’aggravio economico, in grado di fare propendere gli enti verso l’organizzazione di corsi senza esperienza reale in azienda per meri fattori di costo (e non per scelte didattiche e pedagogiche).
Terzo. Da tempo i soggetti impegnati in questi percorsi di formazione denunciano la difficoltà nel vedersi riconosciuti i risarcimenti per infortuni in itinere di allievi in tirocinio. Il timore di questi stessi enti, quindi, è quello di vedersi incrementate le tariffe senza alcuna guadagnata capacità di dialogo in merito alla liquidazione dei premi assicurativi.
Quelli presentati sono nodi di natura diversa rispetto
al potenziale spessore della decisione dell’Istituto: sono difficoltà operative
che si contrappongono a una operazione di natura non solo amministrativa, ma
anche culturale.
Tuttavia, la storia della pratica (e non della dottrina) delle riforme del
lavoro del nostro Paese ci conferma che il diavolo si nasconde nei dettagli e
che anche un argomento apparentemente arido come le tariffe INAIL può diventare
ostacolo alla modernizzazione delle regole del lavoro.
([1]) INAIL, FAQ sulla classificazione tariffaria, 2019, p. 10
([2]) Per un approfondimento si veda A. Battaglia, Le nuove Linee Guida in materia di Tirocini, in Bollettino ADAPT, 12 giugno 2017 e A. Corbo, F. D’Addio, L.M. Pelusi, M. Tiraboschi, Tirocini extracurriculari: i primi recepimenti regionali delle linee guida del 25 maggio 2017, ADAPT Labour Studies E-Book Series, n. 69, 2017